L’etichettatura dei prodotti alimentari

Redatta dalla dietista Jasmin Soliman con la collaborazione di Rossella Valmarana ed Elena Sironi
In un’altra scheda si è parlato di sicurezza degli alimenti e delle attenzioni che il consumatore deve porre, dopo il loro acquisto, per poter contribuire a mantenere inalterato questo requisito fino al consumo.
Ancor prima dell’acquisto, però, occorre effettuare una scelta consapevole degli alimenti da mettere nel nostro carrello attraverso un’attenta lettura dell’etichetta.
Sono molte le indicazioni minime obbligatorie che l’azienda produttrice deve riportare su di essa, ma le più importanti informazioni alle quali il consumatore deve prestare attenzione per la propria sicurezza alimentare e nutrizionale sono la presenza o la possibile contaminazione con ingredienti che provochino allergie o intolleranze che vengano usati nella preparazione di un alimento e ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata. Il celiaco è da sempre abituato a controllare scrupolosamente tale informazione. Si ricordi, a questo proposito, che un alimento considerato a rischio è idoneo al celiaco se riporta in etichetta il claim “senza glutine”. Quest’ultimo è normato dal Regolamento europeo 828 del 2014.
Indice di idoneità sono anche:
- la presenza sulla confezione della Spiga barrata logo registrato e concesso da AIC;
- la presenza del prodotto nel Prontuario AIC degli alimenti edizione dell’anno in corso;
- l’inserimento nel Registro nazionale dei prodotti erogabili del Ministero della Salute, valido per i prodotti
specificamente formulati per i celiaci, consultabile in corrispondenza alla voce “alimenti senza glutine”. Questi prodotti devono riportare obbligatoriamente in etichetta l’indicazione “senza glutine, specificamente formulato per celiaci/per persone intolleranti al glutine”. Il prodotto erogabile può avere sulla confezione il logo verde del Ministero della Salute.
Nel caso di un prodotto alimentare che riporti in etichetta diciture quali “può contenere (tracce di) glutine”, senza altre indicazioni, si consiglia, in via precauzionale, di non consumarlo.
In alcune circostanze, invece, su alcuni prodotti alimentari compare in etichetta contemporaneamente il claim “senza glutine” e quello “può contenere (tracce di) glutine o cereali contenenti glutine”. Anche in questo caso, si consiglia in via precauzionale di non consumare il prodotto, nonostante la dicitura “può contenere…” si ritiene venga apposta per gli allergici e non per i celiaci.
Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto conserva tutte le sue proprietà, se in adeguate condizioni di conservazione. Moltissimi prodotti oltre la data riportata possono subire variazioni di sapore, odore o consistenza, ma possono essere comunque consumati senza rischi per la salute. Il termine minimo di conservazione è accompagnato quindi dalla dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”. Per i prodotti preconfezionati facilmente deperibili, si usa invece la “data di scadenza”. Essa è costituita dalla dicitura “da consumarsi entro”, in quanto il consumo di quel prodotto nei giorni successivi alla scadenza determina un rischio per la salute. Attenzione, però, che il prodotto è sicuro per il consumo entro la data di scadenza solo qualora siano state rispettate le indicazioni di conservazione, anch’esse riportate in etichetta. Per le bevande alcoliche, l’aceto, il sale e lo zucchero non serve indicare nessun limite di conservazione perché sono alimenti praticamente non deperibili, tanto è vero che possono essere utilizzati come conservanti. Per la ragione opposta, invece, cioè sono estremamente deperibili, i prodotti ortofrutticoli freschi e il pane fresco senza glutine non hanno date di scadenza, perché il consumatore stesso li utilizza nell’immediato dopo l’acquisto. In merito al pane senza glutine, si specifica che se invece del fresco si utilizza quello confezionato (surgelato, in cassetta, a fette, ecc.) la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” è d’obbligo.
Gli alimenti deperibili spesso richiedono una conservazione in frigorifero sempre, mentre altri prodotti richiedono la refrigerazione dopo la prima apertura della confezione. È quindi importante verificare le indicazioni riportate in etichetta.
Sono riportate in quei casi in cui la loro omissione comporti che l’utente possa esporre a rischio la sicurezza dell’alimento e/o la sua stessa salute. Alcuni esempi sono: “da consumarsi previa cottura” o indicazioni sull’idoneità dei contenitori per i forni. Se presenti, quindi, vanno sempre rispettate.
Su tutti i prodotti alimentari confezionati (con qualche eccezione, come acque minerali naturali, gassate e/o aromatizzate, i prodotti non trasformati che comprendano un solo ingrediente, le spezie e piante aromatiche, il sale, gli edulcoranti, gli aromi) deve essere riportata la dichiarazione nutrizionale, la quale indica le calorie e la composizione in grassi totali, grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale per 100 g o 100 ml di prodotto. Tali informazioni possono inoltre essere espresse anche in relazione alla porzione o unità di vendita del prodotto.
Sulla confezione di alcuni alimenti possono essere fornite indicazioni nutrizionali, come “fonte di”, “privo di”*, “con elevato/basso/ridotto contenuto calorico”, che affermano, suggeriscono o sottintendono che un alimento ha determinate proprietà benefiche derivanti dalla sua composizione; oppure indicazioni sulla salute, come “il calcio può aiutare a rafforzare le ossa”, che affermano, suggeriscono o sottintendono l’esistenza di un rapporto, basato su dati scientifici consolidati, tra un alimento o uno dei suoi componenti e la salute; o ancora, indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia, come “i fitosteroli possono aiutare a ridurre il colesterolo nel sangue” per indicare la riduzione del rischio per patologie cardiovascolari. Tali indicazioni sono volontariamente aggiunte dal produttore per orientare il consumatore nella scelta degli alimenti, con informazioni chiare e trasparenti.
*Si sottolinea che per indicare l’idoneità di un alimento per il celiaco, l’unica dicitura ammessa per legge è “senza glutine”. Diciture simili come: “privo di glutine”, “glutine assente” non possono essere ritenute equivalenti e altrettanto garanti.