Il nostro statuto
- Art. l) Costituzione
È costituita un’Associazione denominata “Associazione Italiana Celiachia Lombardia”, APS – Associazione di Promozione Sociale, in breve denominabile, anche come “AIC Lombardia APS”.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale (in breve APS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- Art. 2) Sede
L’Associazione opera esclusivamente in Regione Lombardia e ha sede in Milano. L’Associazione aderisce alla Federazione tra le Associazioni di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune “Associazione Italiana Celiachia”.
- Art. 3) Scopo, finalità e attività
L’Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme (DE). Gli Associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell’Associazione. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
L’Associazione al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:
• interventi e servizi sociali e interventi, servizi e prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17:
o assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l’accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine;
• interventi e prestazioni sanitarie di cui all’all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D Lgs 117/17:
o prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE;
• prestazioni sociosanitarie, di cui all’ all’articolo 5, comma 1, lettera c) del D Lgs 117/17;
• attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del D Lgs 117/17:
o divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE;
o diffondere la conoscenza e l’educazione sull’alimentazione senza glutine nell’ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato;
o diffondere la conoscenza sulla alimentazione senza glutine nelle scuole di ogni ordine, grado;
o istruire e formare, sulla alimentazione senza glutine, gli operatori e i futuri operatori del settore alimentare pubblico e privato (Scuole alberghiere, carceri, comunità di recupero, case-famiglia, RSA, ecc.);
o selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche;
o organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE;
• attività di formazione universitaria e post universitaria di cui all’art.5, comma 1, lettera g) del D Lgs 117/17:
o collaborazione con università per corsi elettivi sulla celiachia, ai corsi di laurea o master o equivalenti legati all’alimentazione;
o collaborazione per la redazione di elaborati e/o tesi per studenti;
• attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’art.5, comma 1, lettera h) del D Lgs 117/17:
o collaborazioni con enti di ricerca;
• attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i) del D Lgs 117/17:
o realizzare attività di aggregazione sociale atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE e per implementare la conoscenza della celiachia e sulla alimentazione del senza glutine;
o realizzazione di materiale editoriale per informare sulla celiachia, sulla dieta senza glutine e l’accesso ai diritti;
• attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario di cui all’articolo 5, c 1, lettera j) del D Lgs 117/17;
• attività di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso di cui all’articolo 5, c 1, lettera k) del D Lgs 117/17;
• attività di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all’articolo 5, c 1, lettera l) del D Lgs 117/17:
o corsi di cucina senza glutine in collaborazione con associazioni/enti che si occupano di “recupero giovani”;
• attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5, c 1, lettera t) del D Lgs 117/17:
o promuovere e realizzare attività di aggregazione sociale attraverso lo sport, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE e per implementare la conoscenza della celiachia e sulla alimentazione del senza glutine;
• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art 5 c 1, lettera u):
o cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;
o servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell’assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all’informazione sulla dieta senza glutine;
• promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 5, c 1, lettera w) del D Lgs 117/17:
o sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell’assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l’accesso alle tutele e ai diritti
o promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC Lombardia APS, come ad esempio le unità territoriali delle società scientifiche SIMG, SIP, ANDID, ecc.;
o raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE;
o promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l’utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale;
o promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società;
Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.
- Art. 4) Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione del valore di Euro 52.000 (cinquantaduemila/00), nonché da tutti quei beni espressamente destinati ad incremento patrimoniale.
Il patrimonio dell’Associazione è inoltre costituito dai beni mobili e immobili. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti fonti economiche:
1. dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
2. dei redditi derivanti dal patrimonio;
3. da lasciti, donazioni od altre elargizioni liberali;
4. contributi pubblici e privati;
5. proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
La quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo della Associazione. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.
Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
- Art. 5) Soci
Sono aderenti all’Associazione:
1. i Soci Ordinari dell’Associazione;
2. i Soci Onorari.
Possono essere Soci Ordinari dell’Associazione persone fisiche e persone giuridiche. Tutti gli Associati maggiori d’età, a qualsiasi categoria appartengano, hanno parità di diritti e di doveri.
Possono essere Soci anche minori il cui diritto di voto in assemblea è esercitato fino al compimento del diciottesimo anno di età dal legale rappresentante. I Soci Minori non hanno l’elettorato passivo per gli Organi amministrativi e di revisione dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea sia Ordinaria che Straordinaria.
Gli Associati hanno diritto alla partecipazione delle attività dell’Associazione con piena parità e di essere informati sulle attività della stessa.
Sono Soci Ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le persone che non siano associate, le quali abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, potranno essere nominati “Soci Onorari”. Tali Soci, a fronte delle benemerenze effettuate sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo della Associazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. La persona esclusa ha diritto di adire al Collegio dei Probiviri per il riesame del provvedimento di diniego entro sessanta giorni.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione rimane sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
- Art. 6) Cessazione dall’appartenenza all’Associazione
L’appartenenza all’Associazione cessa:
a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo:
1. in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, che persista per oltre sei mesi del successivo anno solare;
2. nel caso il Socio abbia percepito compensi per la sua attività associativa;
3. in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa;
4. per decesso.
Il Socio escluso ha diritto di adire al Collegio dei Probiviri per il riesame del provvedimento di esclusione.
- Art. 7) Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei soci all’Associazione;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo;
4. i Vice Presidenti;
5. Il Segretario del Consiglio Direttivo;
6. il Tesoriere;
7. l’Organo di Controllo;
8. il Collegio dei Probiviri.
- Art. 8) Assemblea degli Associati
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati al momento della convocazione.
Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti gli Associati, ordinari – onorari. L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle norme generali vigenti. L’Assemblea determina inoltre le linee generali dell’attività. L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene attraverso l’invio dell’avviso di convocazione con almeno 30 gg. di anticipo ai soci. Essa ha luogo nella sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio regionale secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.
Essa è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo e in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.
L’Assemblea Ordinaria delibera:
1. sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
2. sull’approvazione del programma di attività dell’Associazione;
3. sulla nomina dei Soci Onorari;
4. sull’approvazione del Bilancio;
5. su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo che non rientri nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria.
Essa inoltre elegge il Collegio dei Revisori, il Consiglio dei Probiviri ed approva il Regolamento Interno. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale. Le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, all’apertura di ogni seduta eleggono un Presidente e un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale. L’Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ai fini del regolare svolgimento e del buon andamento della vita associativa; l’Assemblea può inoltre essere convocata dal Collegio dei Revisori. L’Assemblea, Ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di persona o per delega scritta, di più della metà degli Associati e in seconda convocazione (da tenersi almeno 24 ore dopo) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti, di persona o per delega scritta. L’Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
L’Assemblea Straordinaria, per le modifiche allo Statuto, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l’associazione al momento dell’assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di 5 associati se l’associazione al momento dell’assemblea conta almeno 500 soci.
- Art. 9) Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea degli Associati e composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, i Vice Presidenti (massimo due), il Tesoriere, il Segretario e nomina il Consulente Scientifico, che assume la funzione di consulenza medico-scientifica e con il compito di individuare medici per l’eventuale organizzazione di Comitati Scientifici garantendo della loro competenza nella patologia celiaca. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Il Presidente è rieleggibile.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette, se convocate dal Presidente di sua iniziativa o se convocate da almeno tre Consiglieri. Le riunioni dovranno essere indette almeno quattro volte l’anno, preferibilmente ogni tre mesi.
Le riunioni saranno tenute nella sede dell’Associazione o in un altro luogo indicato nell’avviso di convocazione purché all’interno della Regione Lombardia. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti; qualora non sia presente nemmeno un Vice Presidente, esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica anche e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo ha tutte la facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, al Segretario e ad altri membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti e la durata di tale delega, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare altri membri quando, durante il mandato, per qualsiasi ragione vengano a mancare alcuni di quelli in carica; i membri cooptati dovranno essere nominati seguendo la graduatoria in ordine decrescente tra i primi non eletti. I membri così cooptati resteranno in carica fino alla prossima assemblea che potrà confermarli in carica o nominarne altri fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
1. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Segretario;
2. per decesso;
3. per scadenza del mandato;
4. per assenze ripetute e non giustificate dalle riunioni consigliari.
- Art. 10) Il Presidente
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente, può attribuire la rappresentanza dell’Associazione, in caso di impedimento, solo all’interno degli appartenenti al Consiglio stesso. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base di specifiche procure rilasciate dal Consiglio Direttivo, l’esercizio di specifiche categorie di atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio sull’esercizio del mandato affidato. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente, se all’uopo autorizzato in via generale dal Consiglio, può anche compiere atti di ordinaria amministrazione non delegati, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza della Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
- Art. 11) Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
- Art.12) Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, quando eletto dal Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e, qualora ritenuto necessario, il Presidente inviterà il Consulente Scientifico.
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
- Art. 13) Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione della attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del libro dei soci aderenti all’Associazione.
- Art. 14) Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro dei soci aderenti all’Associazione.
- Art. 15) Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo secondo le disposizioni statutarie e civilistiche. Il Tesoriere ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni, in appoggio alle predette operazioni, ai fini del regolare adempimento dell’operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.
- Art. 16) Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Art. 17) Revisione legale dei conti
Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
- Art. 18) Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra i diversi Organi Associativi e tra questi stessi ed i Soci nonché qualunque controversia sorgesse dall’interpretazione del presente Statuto.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone anche non Socie nominate dall’Assemblea. La Carica di Membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo. Il Collegio potrà dotarsi di un proprio autonomo regolamento per la definizione dell’iter procedimentale dei propri compiti. I provvedimenti del Collegio hanno natura di lodi arbitrali irrituali.
- Art. 19) Bilancio di esercizio
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio, approvato dall’Assemblea viene depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.
Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Associati.
- Art. 20) Bilancio sociale
L’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro.
L’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.
- Art. 21) Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l’articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.
- Art. 22) Libri
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
- Art. 23) Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
- Art. 24) Lavoratori
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
- Art. 25) Durata dell’Associazione
Durata dell’Associazione è stabilita fino al 31.12.2100 (trentuno dicembre duemilacento). Essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria.
- Art. 26) Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.
- Art. 27) Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle leggi vigenti e alle norme in materia di enti contenuto nel libro I del Codice Civile.
Il nostro regolamento
- Art. 1) Sede
La sede legale di Associazione Italiana Celiachia Lombardia APS (di seguito AIC Lombardia) è fissata a Milano viale Luigi Bodio, 28 e può essere modificata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci su indicazione della maggioranza del Consiglio Direttivo.
Art. 2) Doveri degli associati
I Soci di AIC Lombardia debbono osservare le norme di comportamento che l’Associazione stabilisce attraverso i suoi organi statutari.
La non osservanza di tali norme è incompatibile con l’appartenenza ad AIC Lombardia.
Art. 3) Doveri dei Componenti del Direttivo, Referenti Provinciali, Tutor AFC (Alimentazione Fuori Casa), Volontari
Tutti quelli che, a qualsiasi titolo, rivestono incarichi all’interno dell’Associazione debbono osservare le norme di comportamento che AIC Lombardia stabilisce attraverso i suoi organi statutari.
La non osservanza di tali norme è incompatibile con l’appartenenza ad AIC Lombardia.
Potranno essere predisposti norme di comportamento specifiche per i vari ambiti di competenza.
Art. 4) Controllo delibere
- Le deliberazioni legalmente adottate dalla Assemblea Regionale di AIC Lombardia sono attuate dal Consiglio Direttivo AIC Lombardia (di seguito CD) che, tramite i suoi organismi, ha il dovere di coordinarne e verificarne la conformità.
- Le deliberazioni legalmente adottate dal CD AIC Lombardia, nelle sue riunioni tenute in presenza o da remoto, sono attuate da chi è investito e il CD ha il dovere di coordinarne e verificarne la conformità delle attività.
Art. 5) Conflitto di interessi
Sono in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello dell’Associazione, interesse che non si può realizzare se non sacrificando quello associativo (si richiamano le norme del Codice Civile, ed in particolare gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 CC).
Chiunque si trovasse in questa peculiare posizione ha l’obbligo di:
- comunicarlo immediatamente ad AIC Lombardia e ai suoi organismi;
- non partecipare ai momenti assembleari e/o del CD che lo riguardassero.
Art. 6) Consulente Scientifico
Il Consulente Scientifico (di seguito CS), partecipa alle Riunioni di Direttivo su invito del Presidente. Il CD può richiedere il parere del CS, prima di procedere alle delibere.
Il CS:
- offre un’adeguata consulenza su tutti i temi medico scientifici ad esso demandati;
- propone al CD le linee d’indirizzo dell’AIC Lombardia nel campo medico e scientifico;
- coinvolge altri esperti di celiachia per l’organizzazione di eventi o per altre iniziative regionali;
- può organizzare Comitati Scientifici con medici che garantiscano competenza nella patologia celiaca.
Art. 7) Incarichi specifici
AIC Lombardia può incaricare persone competenti interne o esterne al sodalizio per la realizzazione dei progetti definiti dal CD o dall’Assemblea.