Statuto e regolamento

Il nostro statuto

  • Art. l) Costituzione È costituita un’Associazione denominata “Associazione Italiana Celiachia Lombardia”, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile, anche come “AIC Lombardia Onlus”. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  • Art. 2) Sede L’Associazione opera esclusivamente in Regione Lombardia e ha sede in Milano, Via San Senatore 2. L’Associazione aderisce alla Federazione tra le Associazioni per la Celiachia denominata AIC “Associazione Italiana Celiachia Onlus”, ai sensi dell’ Art 5 del Relativo Statuto.
  • Art. 3) Oggetto e scopo L’Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro; l’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, dell’assistenza sociale-sanitaria, della formazione e della beneficenza a favore di soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme. Gli Associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell’Associazione. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
    L’Associazione, in particolare e nei limiti di quanto delineato al primo capoverso, nel proprio ambito territoriale ha lo scopo di:
    – Promuovere l’assistenza alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, nonché l’istruzione e l’educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
    – Sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l’assistenza alle persone affette da dette patologie;
    – Promuovere rapporti con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri e con Società Scientifiche nazionali ed internazionali, coinvolte nelle problematiche della Celiachia e Dermatite Erpetiforme;
    – Sostenere la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica, sui problemi posti dalle suddette patologie, effettuata da organismi sia privati che pubblici quali fondazioni e/o equiparate all’uopo organizzate;
    – Effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie e sul relativo indice;
    Contribuire all’informazione e all’istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
    – Diffondere l’informazione e la conoscenza della Celiachia e dell’alimentazione senza glutine nell’ambito della Ristorazione collettiva e del Settore Alimentare erogando a tal fine appositi servizi informativi;
    – Diffondere l’informazione e le conoscenza della Celiachia nell’ambito della Scuola di qualsiasi ordine e grado erogando a tal fine appositi servizi informativi.
    L’Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio e formazione, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
  • Art. 4) Patrimonio ed entrate dell’Associazione il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione del valore di Euro 52.000 (cinquantaduemila/00), nonché da tutti quei beni espressamente destinati ad incremento patrimoniale. Il patrimonio dell’Associazione è inoltre costituito dai beni mobili e immobili. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti fonti economiche:
    • dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione
    • dei redditi derivanti dal patrimonio
    • degli introiti realizzati nello svolgimento della attività istituzionale e/o connessa
    • da lasciti, donazioni od altre elargizioni liberali
    La quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo della Associazione. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.
    Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale.
  • Art. 5) Soci Sono aderenti all’Associazione i Soci Ordinari dell’Associazione e i Soci Onorari.
    Possono essere Soci Ordinari dell’Associazione persone fisiche e persone giuridiche. Tutti gli Associati maggiori d’età, a qualsiasi categoria appartengano, hanno parità di diritti e di doveri.
    Possono essere Soci anche minori che, nell’ambito delle attività associative comportanti impegni di spesa, non potranno esprimere diritti di voto ne essere computati al fine della determinazione di quorum costitutivi. I Soci minorenni hanno diritto di voto per quanto concerne i punti 2 e 3 di quanto previsto sulle competenze assembleari ed hanno diritto di voto in riferimento al punto 5 per materie non aventi contenuto economico. I Soci Minori non hanno l’elettorato passivo per gli Organi amministrativi e di revisione dell’Associazione.
    L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea sia Ordinaria che Straordinaria.
    Gli Associati hanno diritto alla partecipazione delle attività dell’Associazione con piena parità e di essere informati sulle attività della stessa.
    Sono Soci Ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
    Le persone che non siano associate, le quali abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, potranno essere nominati “Soci Onorari”. Tali Soci, a fronte delle benemerenze effettuate sono esentati dal pagamento della quota associativa.
    Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo della Associazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
    Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. La persona esclusa ha diritto di adire al Collegio dei Probiviri per il riesame del provvedimento di diniego.
    Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
    L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione rimane sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
  • Art. 6) Cessazione dall’appartenenza all’Associazione L’appartenenza all’Associazione cessa:
    a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
    b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo:
    • in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, che persista per oltre sei mesi del successivo anno solare
    • nel caso il Socio abbia percepito compensi per la sua attività associativa
    • in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa
    • per decesso
    Il Socio escluso ha diritto di adire al Collegio dei Probiviri per il riesame del provvedimento di esclusione.
  • Art. 7) Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione:
    l’Assemblea dei soci all’Associazione; il Consiglio Direttivo; il Presidente del Consiglio Direttivo; i Vice Presidenti; Il Segretario del Consiglio Direttivo; il Tesoriere; il Collegio del Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri.
  • Art. 8) Assemblea degli Associati
    L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
    Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti gli Associati, ordinari – onorari. L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto. La sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle norme generali vigenti. L’Assemblea determina inoltre le linee generali dell’attività. L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene attraverso l’invio dell’avviso di convocazione con almeno 30 gg. di anticipo ai soci. Essa ha luogo nella sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio regionale secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione. Essa è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo e in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.
    L’Assemblea Ordinaria delibera: sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo; sull’approvazione del programma di attività dell’Associazione; sulla nomina dei Soci Onorari; sull’approvazione del Bilancio; su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo che non rientri nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria.
    Essa inoltre elegge il Collegio dei Revisori, il Consiglio dei Probiviri ed approva il Regolamento Interno. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale. Le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, all’apertura di ogni seduta eleggono un Presidente e un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale.
    L’Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ai fini del regolare svolgimento e del buon andamento della vita associativa; l’Assemblea può inoltre essere convocata dal Collegio dei Revisori. L’Assemblea, Ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di persona o per delega scritta, di più della metà degli Associati e in seconda convocazione (da tenersi almeno 24 ore dopo) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti, di persona o per delega scritta. L’Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
    L’Assemblea Straordinaria, per le modifiche allo Statuto, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
    Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato per delega scritta da restare agli atti dell’Associazione; ciascun Socio può rappresentare non più di tre Associati.
  • Art. 9) Consiglio Direttivo L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto anche tra i non Soci, nominato dall’Assemblea degli Associati e composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
    Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, i Vice Presidenti (massimo due), il Tesoriere, il Segretario e nomina il Consulente Scientifico, che assume la funzione di consulenza medico-scientifica e con il compito di individuare medici per l’eventuale organizzazione di Comitati Scientifici garantendo della loro competenza nella patologia celiaca. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Il Presidente è rieleggibile.
    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette, se convocate dal Presidente di sua iniziativa o se convocate da almeno tre Consiglieri. La riunioni dovranno essere indette almeno quattro volte l’anno, preferibilmente ogni tre mesi.
    Le riunioni saranno tenute nella sede dell’Associazione o in un altro luogo indicato nell’avviso di convocazione purché all’interno della Regione Lombardia. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti; qualora non sia presente nemmeno un Vice Presidente, esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo ha tutte la facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, al Segretario e ad altri membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti e la durata di tale delega, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare altri membri quando, durante il mandato, per qualsiasi ragione vengano a mancare alcuni di quelli in carica; i membri cooptati dovranno essere nominati seguendo la graduatoria in ordine decrescente tra i primi non eletti. I membri cosi cooptati resteranno in carica fino alla prossima assemblea che potrà confermarli in carica o nominarne altri fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
    L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
    • per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Segretario
    • per decesso
    • per scadenza del mandato
    • per assenze ripetute e non giustificate dalle riunioni consigliari
    Art. 10) Il Presidente
    Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
    Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente, può attribuire la rappresentanza dell’Associazione, in caso di impedimento, solo all’interno degli appartenenti al Consiglio stesso. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base di specifiche procure rilasciate dal Consiglio Direttivo, l’esercizio di specifiche categorie di atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio sull’esercizio del mandato affidato. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente, se all’uopo autorizzato in via generale dal Consiglio, può anche compiere atti di ordinaria amministrazione non delegati, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
    Il Presidente convoca l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza della Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
  • Art. 11) Il Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
  • Art.12) Il Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo, quando eletto dal Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e, qualora ritenuto necessario, il Presidente inviterà il Consulente Scientifico.
    Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
  • Art. 13) Il Segretario del Consiglio Direttivo Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione della attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del libro dei soci aderenti all’Associazione.
  • Art. 14) Libri dell’Associazione Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e della deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro dei soci aderenti all’Associazione.
  • Art. 15) Il Tesoriere Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo secondo le disposizioni statutarie e civilistiche. Il Tesoriere ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni, in appoggio alle predette operazioni, ai fini del regolare adempimento dell’operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.
  • Art. 16) Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Il Presidente del Collegio dei Revisori è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, gli altri due membri sono nominati dall’Assemblea, preferibilmente tra i non soci.
    L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea. Partecipano inoltre di diritto, con sola facoltà di parola, ma senza diritto di voto anche alle adunanze del Consiglio Direttivo. In generale hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificandone la regolarità.
  • Art. 17) Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra i diversi Organi Associativi e tra questi stessi ed i Soci nonché qualunque controversia sorgesse dall’interpretazione del presente Statuto.
    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone anche non Socie nominate dall’Assemblea. La Carica di Membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo. Il Collegio potrà dotarsi di un proprio autonomo regolamento per la definizione dell’iter procedimentale dei propri compiti. I provvedimenti del Collegio hanno natura di lodi arbitrali irrituali.
  • Art. 18) Bilancio consuntivo e preventivo Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Associati.
  • Art. 19) Avanzi di gestione All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quella ad esse direttamente connesse.
  •  Art. 20) Durata dell’Associazione Durata dell’Associazione è stabilita fino al 31.12.2100 (trentuno dicembre duemilacento). Essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria.
  •  Art. 21) Scioglimento In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), preferibilmente nell’ambito delle Organizzazioni federate all’Associazione Italiana Celiachia Onlus o a questa stessa, o per fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, delle legge 23 dicembre 1996 n. 662.
  •  Art. 22) Legge applicabile Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle leggi vigenti e alle norme in materia di enti contenuto nel libro I del Codice Civile.

Milano, 14 Marzo 2009

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Il nostro regolamento

  • Art. 1) Doveri degli associati
    I Soci della Associazione Italiana Celiachia (AIC) Lombardia Onlus debbono osservare le norme di comportamento che l’Associazione stabilisce attraverso i suoi organi statutari. La non osservanza di tali norme è incompatibile con l’appartenenza ad AIC Lombardia Onlus.
  • Art. 2) Doveri dei Componenti del Direttivo, Referenti Provinciali, Tutor AFC (Alimentazione Fuori Casa), Volontari
    Tutti quelli che, a qualsiasi titolo, rivestono incarichi all’interno dell’Associazione debbono osservare le norme di comportamento che AIC Lombardia Onlus stabilisce attraverso i suoi organi statutari. La non osservanza di tali norme è incompatibile con l’appartenenza ad AIC Lombardia Onlus.
    Potranno essere predisposti norme di comportamento specifiche per i vari ambiti di competenza.
  • Art. 3) Controllo delibere
    Per quanto concerne le deliberazioni legalmente adottate dalla Assemblea Regionale AIC Lombardia Onlus e, conseguentemente attuate dal Consiglio Direttivo (CD) AIC Lombardia Onlus, il CD stesso tramite i suoi organismi, ha il dovere di coordinare e verificare la conformità delle attività.
    Per quanto concerne le deliberazioni legalmente adottate dal CD AIC Lombardia Onlus e, conseguentemente attuate da chi di competenza, il CD ha il dovere di coordinare e verificare la conformità delle attività.
  • Art. 4) Conflitto di interessi
    Sono in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello della Associazione, interesse che non possono realizzare se non sacrificando quello associativo (si richiamano le norme del Codice Civile ed in particolare gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 CC). Chiunque si trovasse in questa peculiare posizione ha l’obbligo di darne notizia all’AIC Lombardia Onlus ed ai suoi organismi ed ha altresì l’obbligo di non partecipare alle discussioni e deliberazioni dell’Assemblea e/o del CD sui punti sui quali può essere, appunto, in conflitto di interesse.
  • Art. 5) Consulente Scientifico
    Il Consulente Scientifico (CS), nominato dal CD partecipa alle Riunioni di Direttivo su invito del Presidente. Il CD può richiedere il parere del CS, prima di procedere alle delibere.
    Il CS svolge i seguenti compiti:
    Offre un’adeguata consulenza su tutti i temi medico scientifici ad esso demandati.
    Propone al CD le linee d’indirizzo dell’AIC Lombardia Onlus nel campo medico e scientifico.
    Coinvolge altri esperti di celiachia per l’organizzazione di eventi o per altre iniziative regionali.
  • Art. 6) Incarichi specifici
    AIC Lombardia Onlus può incaricare persone competenti interne od esterne ad AIC Lombardia Onlus, per l’espletamento di progetti definiti dal CD o dall’Assemblea.

Milano, 14 Marzo 2009